Decreto liquidità: Credito d'imposta per i DPI | Cast Bolzonella
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Credito d'imposta per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale

L’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, conosciuto anche come “Cura Italia”, stabilisce la possibilità di accedere ad un credito d’imposta per le spese sostenute come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19. 

In cosa consiste il Bonus Sanificazione?

L’agevolazione copre fino al 60% delle spese sostenute e documentate ai fini della sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Con l’introduzione del D.L. 23/2020 “Decreto liquidità”, il Bonus Sanificazione viene esteso anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza. Include quindi tutti quei dispositivi e strumenti destinati a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Secondo il successivo “Decreto Rilancio” del 19 Maggio 2020, il credito ammonterà fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, con un limite complessivo massimo per l'anno 2020 di 200 milioni di euro.

Quali sono gli interventi e le spese oggetto di credito d'imposta?

La misura incentiva l’adozione di misure di sanificazione degli ambienti e l’acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuali).

Le spese che daranno diritto al credito d’imposta sono le seguenti:

a) spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;

b) spese di sanificazione degli strumenti di lavoro;

c) spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori;

d) spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 9/E del 13 aprile, entra nel dettaglio e spiega meglio l’ambito di applicazione.

La disposizione in esame amplia l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Fonte: agenziaentrate.gov.it

 

Il credito d’imposta al 60% per l’acquisto di DPI e altri dispositivi di sicurezza

Stando a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, quindi, l’agevolazione in precedenza prevista esclusivamente per le operazioni di sanificazione professionale viene estesa a tutte le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri strumenti utili per garantire la sicurezza del personale e dei clienti.

Fra i dispositivi di protezione individuale si fa espresso riferimento a:

addetto sanificazione ambienti esterni per COVID-19

Verosimilmente, le spese sostenute per l’acquisto di DPI saranno conteggiate in modo cumulativo assieme a quelle relative agli interventi di sanificazione. 

 

Quali sono i criteri di applicazione e fruizione del Bonus?

L’incentivo è rivolto a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, vale a dire ad aziende e liberi professionisti. 

Per quanto riguarda i metodi di fruizione del bonus, l’articolo 125 del “Decreto Rilancio” riporta che: 

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Fonte: agenziaentrate.gov.it

 

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