Dpcm e Decreti Legge da ottobre 2020 a Maggio 2022 - Cosa prevedono | Bolzonella Care
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Aggiornamento sui DPCM da Ottobre 2020 ad Aprile 2022

Fine stato emergenza sanitaria dal 1/04/2022

Dal 1/04/2022 finisce lo stato di emergenza e il sistema delle zone colorate. Torna la capienza di centri sportivi al 100%.

Cosa cambia nell’utilizzo delle mascherine?

Fino al 30/04/2022 rimane l’obbligo di utilizzo mascherina FFP2:

  • su mezzi di trasporto (treni, autobus, tram, funivie, seggiovie, servizi di noleggio con conducente);
  • durante spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all’aperto (sale teatrali, sale da concerto, cinema, altri locali di musica e intrattenimento al chiuso, eventi, competizioni sportive);
  • per chi è in autosorveglianza (nei 10 giorni dopo il contatto con un positivo).

Fino al 30/04/2022 rimane l’obbligo di utilizzo mascherina chirurgica (o altro dispositivo di protezione delle vie aeree, come le mascherine certificate in tessuto):

  • in tutti i luoghi al chiuso dove non è previsto l’utilizzo della mascherina FFP2;
  • in discoteche e sale da ballo, tranne nel momento del ballo;
  • sul posto di lavoro;
  • a scuola (per insegnanti e alunni dai 6 anni in su).

Dal 1/05/2022 l'utilizzo di ogni tipo di mascherina non è più obbligatorio (ma raccomandato) in:

  • luoghi di lavoro (escluso l'ambito sanitario in cui rimane d'obbligo);
  • negozi e supermercati;
  • bar e ristoranti.

Dal 1/05 al 15/06/2022 rimane d'obbligo l'utilizzo della mascherina nei seguenti luoghi di assembramento al chiuso:

  • spettacoli aperti al pubblico (cinema, teatri, locali con musica dal vivo);
  • stadi e competizioni sportive al chiuso;
  • mezzi di trasporto (treni, aerei, metropolitane, tram, bus);
  • scuole.

Quali sono le nuove disposizioni in materia di sicurezza?

Quarantena (dal 1/04/2022):

  • rimane la quarantena per chi risultasse positivo al Covid-19 (con stesse regole adottate fino ad oggi: primo tampone dopo 7 giorni per i vaccinati, primo tampone dopo 10 giorni per i non vaccinati);
  • rimane il regime di autosorveglianza per chi è entrato in contatto con un positivo (quindi senza quarantena).

Green Pass (fino al 30/04/2022):

  • non è più necessario alcun tipo di Green Pass per: mezzi di trasporto (regionali o locali) e servizi di ristorazione all’aperto;
  • è sufficiente il Green Pass base per accedere ai ristoranti e bar al chiuso, scuole e servizi educativi, eventi e competizioni sportive all’aperto;
  • è necessario il Green Pass rafforzato per accedere a: piscine, palestre, centri benessere, convegni, centri culturali, feste e cerimonie, sale gioco, discoteche, eventi sportivi al chiuso.

DPCM del 23/12/2021

Per quanto resterà in vigore il nuovo Dpcm pubblicato in data 24/12/2021?

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 23/12/2021 entrerà in vigore dal giorno 24/12/2021 e prolungherà lo stato di emergenza fino al 31/3/2022.

Cambia qualcosa per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine?

Sì. E' sempre obbligatorio l'utilizzo della mascherina (chirurgica, FFP2 o di comunità) all'aperto.

In determinate circostanze è obbligatorio l'utilizzo delle mascherine FFP2:

La mascherina FFP2 deve inoltre essere indossata durante tutte le attività economiche in cui lo prevede il protocollo di settore.

Cambia qualcosa rispetto al DPCM precedente?

Sì. Ecco le principali modifiche:

Per maggiori informazioni su quali attività è possibile svolgere con Green Pass Base o Rafforzato, è possibile consultare la tabella esplicativa ministeriale.

DPCM del 2/3/2021

Per quanto resterà in vigore il nuovo Dpcm pubblicato in data 2/3/2021?

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 2/3/2021 entrerà in vigore dal giorno 6/3/2021 e rimarrà in vigore fino al giorno 6/4/2021.

Il 6/4/2021 sono state prolungate le precedenti disposizioni fino al giorno 30/4/2021 con alcune modifiche, tramite la firma di un nuovo Decreto Legge.

Cambia qualcosa per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine?

No. Rimangono in vigore le direttive precedenti: la mascherina va indossata sempre in spazi aperti (ad eccezione di luoghi isolati in cui è possibile mantenere le distanze di sicurezza) e in luoghi chiusi (ad eccezione della propria dimora).

Cambia qualcosa rispetto al DPCM precedente?

Sì. Ecco le principali modifiche:

Per ulteriori informazioni è disponibile l'intero documento presso il sito del Governo.

Quali modifiche vengono apportate dal Decreto Legge del 6/04/2021?

Il decreto legge del 6/04/2021 proroga le direttive dell'ultimo Dpcm con alcune modifiche:

Quali modifiche vengono apportate dal Decreto Legge del 21/04/2021?

Il decreto legge nominato "riaperture" del 21/04/2021 proroga le direttive dell'ultimo Dpcm con modifiche sostanziali nella ripresa delle attività economiche e sociali:

DPCM del 14/1/2021

Per quanto resterà in vigore il nuovo Dpcm pubblicato in data 14/1/2021?

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 14/1/2021 entrerà in vigore dal giorno 16/1/2021 e rimarrà in vigore fino al giorno 5/3/2021.

Cambia qualcosa per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine?

No. Rimangono in vigore le direttive precedenti: la mascherina va indossata sempre in spazi aperti (ad eccezione di luoghi isolati in cui è possibile mantenere le distanze di sicurezza) e in luoghi chiusi (ad eccezione della propria dimora).

Limitazione su scala nazionale previsti dal nuovo Dpcm:

Cambia qualcosa nella gestione delle zone gialle-arancioni-rosse per il contenimento Covid-19?

Sì. 

Vengono introdotte le zone bianche: le regioni più virtuose (con indice Rt minore di 1) potranno riaprire in normalità tutte le attività, pur mantenendo le normali precauzioni anti-covid, come l'utilizzo della mascherina sia nei luoghi chiusi che aperti.

Cambiano anche alcune caratteristiche di zone gialle, arancioni e rosse.

Decreto Legge del 4/1/2020

Il 4 Gennaio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge, entrato in vigore il giorno successivo, che chiarisce quali sono le misure di contenimento Covid a livello nazionale, fino alla pubblicazione del nuovo Dpcm in data 16/01/2021.

Cosa dice in nuovo Decreto Legge?

Decreto Legge del 18/12/2020

Il 18 Dicembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge n.172, entrato in vigore il giorno successivo, che introduce ulteriori disposizioni per fronteggiare l'aumento dei contagi da Covid-19.

Quali sono le nuove limitazioni? - Art.1 DL 18/12/2020 n.172

A differenza del precedente Dpcm, che divideva il territorio italiano in diverse “zone”, il Decreto Natale ha valenza sull’intero territorio nazionale

Le limitazioni riguardano maggiormente la materia degli spostamenti e della circolazione.

Dal 21 Dicembre al 6 Gennaio è vietato ogni spostamento al di fuori delle regioni di appartenenza salvo per i classici tre comprovati motivi di salute, necessità e lavoro ed è sempre consentito il rientro alla propria residenza o domicilio. Dall’inizio alla fine di questo periodo di tempo al territorio nazionale sarà assegnata un’unica zona, uguale per tutti. Vediamo come:

Per maggiore chiarezza vedi la tabella riassuntiva:

 

Zona ROSSA 

Zona ARANCIONE

Zona GIALLA

QUANDO

24,25,26,27,31 Dicembre 1,2,3,5,6 Gennaio

28,29,30,4 Gennaio

21,22,23 Dicembre

SPOSTAMENTI

Consentiti solo per motivi di lavoro, salute necessità

Consentiti all’interno del proprio comune

Consentiti all’interno della propria regione

VISITE AD AMICI E PARENTI

Consentite una volta al giorno presso una sola abitazione, massimo 2 persone

Consentite all'interno del proprio comune

Consentite all'interno della propria regione

NEGOZI, CENTRI ESTETICI

Chiusi

Aperti fino alle 21.00

Aperti fino alle 21.00

BAR, RISTORANTI

Chiusi, consentito solo
asporto

Chiusi, consentito solo asporto

Aperti fino alle ore 18.00, dopo solo asporto

SUPERMERCATI, FARMACIE

Aperti

Aperti

Aperti

COPRIFUOCO

dalle ore 22.00 alle ore 05.00

dalle ore 22.00 alle ore 05.00

dalle ore 22.00 alle ore 05.00

 

Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione - Art.2 DL 18/12/2020 n.172

Per sostenere gli operatori dei settori economici colpiti dalle restrizioni introdotte dal presente DL è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e 190 milioni di euro per l’anno 2021.

Il contributo non spetta a coloro i quali hanno aperto la partita IVA dal 1 Gennaio 2020 in poi.

Differenza tra DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio) e DL (Decreto Legge)

Come abbiamo detto, le nuove disposizioni sono contenute in un decreto legge, che si differenzia dal Dpcm, ovvero la modalità con cui il Presidente del Consiglio ha dato tutte le disposizioni in materia di prevenzione dal contagio. 

Il decreto legge è un atto avente valore di legge che il Governo può adottare “in casi straordinari di necessità e urgenza“, e che entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ha però un effetto limitato per definizione:  i  decreti-legge, perdono tutti gli effetti prodotti se il Parlamento non provvede a convertirli in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Il decreto del Presidente del Consiglio è un atto di rango inferiore rispetto alla legge, e quindi ai decreti legge o ai decreti legislativi. Viene emanato direttamente dal Presidente del Consiglio, in questo caso, Giuseppe Conte. Ogni Dpcm, per ragioni di gerarchia costituzionale, deve reggersi su una legge o su un decreto che ne sancisce l’ambito di applicazione, i principi generali e i limiti, altrimenti sarebbe incostituzionale.

Nella gerarchia del diritto la fonte primaria e più importante è la Costituzione, cui seguono i decreti legge e i decreti legislativi e, successivamente, le fonti secondarie quali i Dpcm, i regolamenti e le ordinanze.

DPCM del 3/12/2020

Per quanto resterà in vigore il nuovo Dpcm pubblicato in data 3/12/2020?

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 3/12/2020 entrerà in vigore dal giorno 4/12/2020 e rimarrà in vigore fino al giorno 15/1/2021.

Cambia qualcosa per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine?

No. Rimangono in vigore le direttive precedenti: la mascherina va indossata sempre in spazi aperti (ad eccezione di luoghi isolati in cui è possibile mantenere le distanze di sicurezza) e in luoghi chiusi (ad eccezione della propria dimora).

Cambia qualcosa nella gestione delle zone gialle-arancioni-rosse per il contenimento Covid-19?

No. Tuttavia si prevede che, dato l'andamento decrescente dell'indice Rt in tutta Italia, si arriverà ad una situazione di uniformità in cui tutte le regione saranno gialle, entro indicativamente la metà di Dicembre.

Limitazione degli spostamente su scala nazionale previsti dal nuovo Dpcm:

Oltre alle limitazioni su base regionale, vengono applicate le seguenti limitazioni su base nazionale:

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021:

25 e 26 dicembre 2020:

1 gennaio 2021:

Ulteriori differenze col precedente Dpcm:

Sono inoltre previste limitazioni per quanto riguarda gli spostamenti all'estero e le attività sciistiche nazionali. Puoi leggere l'intero documento e altre informazioni sul sulla pagina dedicata del sito governativo.

 

DPCM del 3/11/2020

Per quanto resterà in vigore il nuovo Dpcm pubblicato in data 3/11/2020?

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 3/11/2020 entrerà in vigore dal giorno 6/11/2020 e rimarrà in vigore fino al giorno 3/12/2020.

Cambia qualcosa per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine?

No. Rimangono in vigore le direttive precedenti.

Ulteriori differenze col precedente Dpcm

Sono stati fatti numerosi cambiamenti rispetto ai DPCM precedenti. Il cambiamento più evidente è stata la suddivisione dell'Italia in 3 zone, indicanti aree di pericolo contagio da Covid-19 diverse (e quindi con restrizioni diverse): gialle, arancioni, rosse (dalle zone con minor restrizioni a quelle con restrizioni più forti).

Ogni regione è quindi rappresentata da un colore, che subirà variazioni a seconda dell'andamento della curva epidemiologica.

Per essere sempre aggiornati sul colore della tua regione, fare riferimento al sito ufficiale del governo.

Le misure restrittive in atto, sono sintetizzate nell'infografica qui sotto, accessibile anche da questa pagina governativa.

Per tutti i  dettagli è possibile consultare il testo completo del Dpcm a questo link.

 

DPCM del 24/10/2020

Per quanto resterà in vigore il nuovo Dpcm pubblicato in data 24/10/2020?

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 24/10/2020 rimarrà in vigore fino al giorno 24/11/2020.

Cambia qualcosa per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine?

No. Rimangono in vigore le direttive precedenti.

Cosa cambia per i luoghi di istruzione?

Scuole:

Università:

Ulteriori differenze col precedente Dpcm

Per tutti i  dettagli è possibile consultare il testo completo del Dpcm a questo link.

 

DPCM del 18/10/2020

Per quanto resterà in vigore il nuovo Dpcm pubblicato in data 18/10/2020?

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 18/10/2020 rimarrà in vigore fino al giorno 13/11/2020, essendo mera modifica del Dpcm precedente.

Cambia qualcosa per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine?

No. Nessun cambiamento rispetto al Dpcm del 13/10/2020.

Le mascherine devono continuare ad essere utilizzate sempre sia all'aperto, sia all'interno di luoghi pubblici; sono esclusi bambini sotto i 6 anni e persone con difficoltà respiratorie. Si è esenti dall'utilizzo di mascherine duranti le attività sportive consentite e in situazioni di isolamento o distanziamento sociale. Le mascherine consentite all'utilizzo comprendono anche quelle di comunità.

Cosa cambia per scuole e luogo di lavoro?

Scuole:

Università:

Lavoro:

Ulteriori differenze col precedente Dpcm

Altre restrizioni sono state imposte nell'ambito sportivo non professionale, per sagre e fiere, centri urbani con pericolo sovraffollamento, esami di scuola guida. Per tutti i  dettagli è possibile consultare il testo completo del Dpcm a questo link.

 

DPCM del 13/10/2020

Per quanto resterà in vigore il nuovo Dpcm pubblicato in data 13/10/2020?

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 13/10/2020 rimarrà in vigore fino al giorno 13/11/2020.

Cosa cambia rispetto al decreto precedente?

In merito alle mascherine, viene specificato che in tutte le circostanze in cui è previsto l'utilizzo di tale dispositivo (circostanze già precisate nel Dpcm del 7/10/2020) è consentito anche l'utilizzo di mascherine di comunità (ovvero, non certificate come dispositivo medico).

Vengono imposte poi ulteriori restrizioni per quanto riguarda feste (all'aperto e al chiuso); attività dei locali come bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie; viene imposto un numero massimo di partecipanti all'interno di sale cinema, concerti e stadi; ulteriori divieti sono imposti anche nell'ambito sportivo.

Per informazioni più dettagliate sulle restrizioni, consultare l'intero testo del nuovo decreto

In particolare, nell'ambito scolastico, sono vietate le gite scolastiche e le uscite formative.

 

DPCM del 7/10/2020

Per quanto sarà in vigore il nuovo Dpcm pubblicato in data 7/10/2020?

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm), pubblicato in data 7 ottobre 2020, ed entrato in vigore dall'8 ottobre 2020, rimarrà in vigore fino al 31 gennaio 2021.

Cosa prevede il nuovo Dpcm?

Il nuovo DPCM prevede:

Cosa cambia rispetto al Dpcm precedente?

Oltre all'obbligo di avere sempre a disposizione dispositivi di protezione delle vie respiratorie (come ad esempio le mascherine chirurgiche di tipo I), cambia la necessità del loro utilizzo. Se precedentemente il Dpcm prevedeva, genericamente, di indossare le mascherine in "luoghi chiusi accessibili al pubblico", ora si prevede il loro utilizzo in "luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private" e "tutti i luoghi all'aperto" (eccezion fatta per le situazioni di isolamento o in cui è possibile mantenere un distanziamento sociale continuativo dalle persone non conviventi).

Esistono delle eccezioni alle normative appena descritte?

Si è esenti dall'utilizzo di mascherina durante le attività sportive.

Inoltre sono escluse dall'utilizzo di mascherine le seguenti categorie:

Cosa prevede il nuovo Dpcm per la ristorazione e i luoghi di lavoro?

Per quanto riguarda la ristorazione, rimangono valide le linee guida già esistenti per il consumo di cibi e bevande.

Nell'ambito lavorativo, continuano a rimanere in vigore i protocolli precedenti riferiti ad attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

  • in tutti i luoghi al chiuso dove non è previsto l’utilizzo della mascherina FFP2;
  • in discoteche e sale da ballo, tranne nel momento del ballo;
  • sul posto di lavoro;
  • A scuola (per insegnanti e alunni dai 6 anni in su).
    • dal 31 dicembre 2021 la quarantena preventiva per contatto stretto con persona affetta da Covid-19 non si applica a  persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno; persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”);
    • dal 10 gennaio 2022 è obbligatorio il super green pass (green pass di chi è vaccinato o guarito dal Covid-19) per accedere a luoghi di cultura (es.: musei), centri sportivi (es: palestre, piscine), centri benessereristoranti, bar al chiuso (anche al banco) e mezzi di trasporto pubblico;
    • chiusi fino al 31 gennaio 2022 discoteche, sale da ballo e locali adibiti ad eventi quali concerti e simili in cui vi siano situazioni di affollamento;
    • dal 1 febbraio 2022 la validità del green pass vaccinale diminuirà da 9 a 6 mesi;
    • in cinema, teatri, eventi sportivi e simili (sia che siano eventi all'interno o all'esterno);
    • all'interno di mezzi di trasporto pubblico locale e regionale (bus, tram, metro, treni,...).
    • fino a 10 giorni dopo il contatto con una persona infetta da Covid-19 nel caso di individui asintomatici in stato di "autosorveglianza" (persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino da 120 giorni o meno; persone guarite dal Covid-19 da 120 giorni o meno; persone che hanno ricevuto la terza dose "booster")
    • dal 31 dicembre 2021 la quarantena preventiva per contatto stretto con persona affetta da Covid-19 non si applica a  persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno; persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”);
    • dal 10 gennaio 2022 è obbligatorio il super green pass (green pass di chi è vaccinato o guarito dal Covid-19) per accedere a luoghi di cultura (es.: musei), centri sportivi (es: palestre, piscine), centri benessereristoranti, bar al chiuso (anche al banco) e mezzi di trasporto pubblico;
    • chiusi fino al 31 gennaio 2022 discoteche, sale da ballo e locali adibiti ad eventi quali concerti e simili in cui vi siano situazioni di affollamento;
    • dal 1 febbraio 2022 la validità del green pass vaccinale diminuirà da 9 a 6 mesi;
    • nelle zone rosse continuerà la sola DAD (Didattica a Distanza) per le classi di tutte le età; nelle zone gialle e arancioni la decisione rimane ai Presidenti di regione;
    • eliminazione del divieto di asporto per bar dopo le 18.00;
    • rimangono aperti i musei nei giorni infrasettimanali nelle zone gialle;
    • dal 27 marzo verranno riaperti cinema, teatri e musei con orari consueti, salvo determinate restrizioni relative agli accessi.
    • fino al 30/04/2021 nessuna regione potrà diventare zona gialla come misura di contenimento dalla terza ondata di Covid-19
    • le persone in vacanza all'estero, al loro rientro dovranno sottostare ad una quarantena di 5 giorni con tampone conclusivo che dovrà risultare negativo
    • tornano le zone gialle con regolamentazione originaria (coprifuoco ancora alle 22.00 e divieto di spostamento fino alle 5.00)
    • gli spostamenti sono consentiti solo tra zone gialle o bianche
    • bar e ristoranti possono riprendere la normale attività, ma servendo solo all'aperto
    • gli spettacoli aperti al pubblico sono nuovamente autorizzati, pur mantenendo le necessarie norme di sicurezza contro il Covid-19
    • Mantenimento del coprifuoco per tutte le regioni dalle ore 22 alle ore 5;
    • Divieto di asporto per bar e ristoranti dopo le ore 18.00;
    • Restano chiusi: impianti sciistici (fino al 15 febbraio), palestre e piscine (fino al 5 Marzo), cinema e teatri (fino a data da destinarsi), musei (ma non in zone gialle, in cui possono restare aperti tutti i giorni tranne che nei weekend).
    • Zone gialle: non sarà possibile spostarsi tra regioni fino al 15 febbraio anche tra zone gialle; è consigliato spostarsi solo per motivi di necessità (scuola, lavoro, salute); è consentito solo una volta al giorno, per un massimo di due persone, recarsi verso una (e una sola) abitazione privata diversa dal proprio domicilio, all'interno della regione di residenza;
    • Zone Arancioni: non sono consentiti gli spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza; è consigliato spostarsi solo per motivi di necessità (scuola, lavoro, salute); è consentito solo una volta al giorno, per un massimo di due persone, recarsi verso una (e una sola) abitazione privata diversa dal proprio domicilio, all'interno del comune di residenza;
    • Zone Rosse: gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di necessità (scuola, lavoro, salute); è consentito solo una volta al giorno, per un massimo di due persone, recarsi verso una (e una sola) abitazione privata diversa dal proprio domicilio, all'interno del comune di residenza.
    • dal 7 al 15 gennaio 2021 non ci si potrà spostare tra regioni (tranne che per motivi di necessità comprovata o rientro al proprio domicilio/residenza/abitazione);
    • dal 9 al 10 gennaio 2021 tutto il territorio nazionale sarà considerato "zona arancione" con le conseguenti restrizioni;
    • Dall'11 gennaio 2021 sarà ripensata la struttura a zone dell'intero territorio nazionale: in attesa della comunicazione che annuncerà quali regioni saranno gialle, arancioni o rosse, si precisa che nelle zone rosse sarà in ogni caso consentito una sola volta al giorno lo spostamento di massimo due persone per nucleo familiare insieme, verso una sola abitazione privata nel proprio comune; alle due persone potranno aggregarsi anche i figli minori, solo se sotto i 14 anni.
    • Zona ROSSA nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 Dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 Gennaio 2021: è consentita la visita ad amici e parenti dalle ore 5 alle ore 22 una volta al giorno in un numero massimo di due persone oltre ai proprietari di casa, sono esclusi dal conteggio i figli minori di 14 anni e le persone non autosufficienti. Il giorno 1 Gennaio 2021 il coprifuoco durerà fino alle ore 07.00 del mattino.

    • Zona ARANCIONE nei giorni 28, 29, 30 Dicembre 2020 e 4 Gennaio 2021: per coloro che abitano in un comune con meno di 5mila abitanti è consentito lo spostamento in un raggio di 30 km.

    • Zona GIALLA nei giorni 21, 22, 23 Dicembre 2020: è fatto divieto di uscire dalla regione di appartenenza 

    •  è vietato ogni spostamento tra Regioni e il raggiungimento di seconde case, se tali case sono in una Regione o Provincia autonoma diversa da quella di domicilio;
    • eccezione: sono ammessi gli spostamenti tra Regioni per motivi lavorativi o situazioni di necessità, o motivi di salute;
    • eccezione: sono ammessi gli spostamenti per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione.
    • oltre allo spostamento tra le Regioni, è vietato lo spostamento tra Comuni diversi, anche per il raggiungimento di seconde case;
    • eccezione: sono ammessi gli spostamenti tra Regioni per motivi lavorativi o situazioni di necessità, o motivi di salute;
    • è possibile pranzare fuori il 25 e 26 dicembre, ma al tavolo possono consumare il pasto un massimo di 4 persone, tutte conviventi;
    • come ogni altro giorno nelle zone gialle, è vietato ogni tipo di spostamento dalle 22 di sera alle 5 di mattino (salvo necessità comprovata).
    • oltre allo spostamento tra le Regioni, è vietato lo spostamento tra Comuni diversi, anche per il raggiungimento di seconde case;
    • eccezione: sono ammessi gli spostamenti tra Regioni per motivi lavorativi o situazioni di necessità, o motivi di salute;
    • è vietato ogni tipo di spostamento dalle 22 di sera del 31/12/2020 fino alle 7 di mattino del 1/1/2021 (salvo necessità comprovata);
    • il 31 dicembre 2020 sono vietati cenoni in Hotel: tutti coloro che pernotteranno in Hotel potranno però richiedere il servizio in camera.
    • scuole primarie e secondarie di primo grado continuano le lezioni in presenza
    • le scuole secondarie di secondo grado aumentano ulteriormente la didattica a distanza (che ora deve essere pari almeno al 75% delle ore di lezione) e la turnazione della presenza (con l'utilizzo eventuale anche di turni pomeridiani)
    • continuano le normative precedenti
    • chiusura di palestre, piscine, centri benessere e termali
    • chiusi cinema, teatri
    • dopo le 18.00, chiusura di tutti i bar e ristoranti; fino alle 18.00 si possono sedere allo stesso tavolo un massimo di 4 persone se non conviventi
    • previsti ingressi scaglionati a scuola per evitare sovraffollamenti nelle classi
    • la didattica in presenza deve essere alternata a quella a distanza
    • incoraggiata la didattica a distanza qualora compatibile col piano di studi
    • convegni e congressi sono ammessi solo a distanza, non in presenza
    • Le Pubbliche Amministrazioni devono svolgere le proprie riunioni a distanza; anche per le riunioni private è fortemente consigliato lo svolgimento non in presenza.
    • la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19
    • l'attivazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
    • la proroga del Dpcm del 7 settembre 2020 (a sua volta proroga del Dpcm del 7 agosto 2020).
    • minori di 6 anni
    • soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina
 

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