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Procedura di valutazione in deroga dei DPI a carico dell'Inail

ATTENZIONE: E’ cessata la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi) attribuita all’Inail (fonte: Inail)

ultimo aggiornamento: 11/01/2022

Cos’è la validazione in deroga dei DPI Covid-19 dell’INAIL?

L’art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020 tratta la validazione straordinaria e in deroga dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Si tratta di una competenza attribuita in via straordinaria all’Inail fino al termine dell’emergenza. Nello specifico, l’ente è incaricato di verificare la rispondenza dei DPI alle norme vigenti circa la sicurezza e la protezione fornita e ne approva la commercializzazione. La deroga riguarda pertanto la procedura di autorizzazione alla immissione sul mercato, e la relativa tempistica dei prodotti che si dovranno produrre, importare e commercializzare, non gli standard di qualità degli stessi. Terminato tale periodo di emergenza, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, i Dispositivi di Protezione Individuale dovranno ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard. 

 

Quali sono i dispositivi di protezione individuale (DPI) che possono essere validati dall’Inail ai sensi dell’art.15, comma 3, del Decreto “Cura Italia”?

L’art. 15, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020 attribuisce all’Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI), funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso. 

Nella tabella sono riportati i dispositivi di protezione individuale la cui validazione è affidata in via straordinaria all’Inail e le relative norme tecniche che devono rispettare

 

PROTEZIONE

DISPOSITIVO

NORMA

Protezione occhi

Occhiali (DPI II cat.)

UNI EN 166:2004

Protezione occhi

Occhiali a maschera
( DPI III cat.)

UNI EN 166:2004

Protezioni occhi e mucose

Visiera (DPI II cat.)

UNI EN 166:2004

Protezione vie respiratorie

Semimaschera filtrante

UNI EN 149:2009

Protezione vie respiratorie

Semimaschera e
quarti di maschera

UNI EN 140:2000

Protezione vie respiratorie

Maschere intere

UNI EN 136:2000

Protezione corpo

Indumenti di protezione
(DPI III cat.)

UNI EN 14126:2004

UNI EN 13688:2013

Protezione mani

Guanti monouso
(DPI III cat.)

UNI EN 420:2010

UNI EN ISO 347-5:2017

UNI EN ISO 347-2:2020

UNI EN 455

 

Le vostre mascherine sono in deroga?

Le nostre mascherine FFP2 sono marcate CE secondo la procedura standard, non sono, quindi, validate in deroga dall’Inail. Le mascherine chirurgiche sono marcate CE e registrate come Dispositivo Medico dal Ministero della Salute (Identificativo di registrazione BD/RDM 1936110).

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