Procedura di valutazione in deroga dei DPI a carico dell'Inail
ATTENZIONE: E’ cessata la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi) attribuita all’Inail (fonte: Inail)
ultimo aggiornamento: 11/01/2022
Cos’è la validazione in deroga dei DPI Covid-19 dell’INAIL?
L’art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020 tratta la validazione straordinaria e in deroga dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Si tratta di una competenza attribuita in via straordinaria all’Inail fino al termine dell’emergenza. Nello specifico, l’ente è incaricato di verificare la rispondenza dei DPI alle norme vigenti circa la sicurezza e la protezione fornita e ne approva la commercializzazione. La deroga riguarda pertanto la procedura di autorizzazione alla immissione sul mercato, e la relativa tempistica dei prodotti che si dovranno produrre, importare e commercializzare, non gli standard di qualità degli stessi. Terminato tale periodo di emergenza, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, i Dispositivi di Protezione Individuale dovranno ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.
Quali sono i dispositivi di protezione individuale (DPI) che possono essere validati dall’Inail ai sensi dell’art.15, comma 3, del Decreto “Cura Italia”?
L’art. 15, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020 attribuisce all’Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI), funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso.
Nella tabella sono riportati i dispositivi di protezione individuale la cui validazione è affidata in via straordinaria all’Inail e le relative norme tecniche che devono rispettare
PROTEZIONE |
DISPOSITIVO |
NORMA |
Protezione occhi |
Occhiali (DPI II cat.) |
UNI EN 166:2004 |
Protezione occhi |
Occhiali a maschera |
UNI EN 166:2004 |
Protezioni occhi e mucose |
Visiera (DPI II cat.) |
UNI EN 166:2004 |
Protezione vie respiratorie |
Semimaschera filtrante |
UNI EN 149:2009 |
Protezione vie respiratorie |
Semimaschera e |
UNI EN 140:2000 |
Protezione vie respiratorie |
Maschere intere |
UNI EN 136:2000 |
Protezione corpo |
Indumenti di protezione |
UNI EN 14126:2004 UNI EN 13688:2013 |
Protezione mani |
Guanti monouso |
UNI EN 420:2010 UNI EN ISO 347-5:2017 UNI EN ISO 347-2:2020 UNI EN 455 |
Le vostre mascherine sono in deroga?
Le nostre mascherine FFP2 sono marcate CE secondo la procedura standard, non sono, quindi, validate in deroga dall’Inail. Le mascherine chirurgiche sono marcate CE e registrate come Dispositivo Medico dal Ministero della Salute (Identificativo di registrazione BD/RDM 1936110).
Ti potrebbe interessare anche:
DPI negli ambienti di lavoro: quali scegliere